{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-94_2011-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110325&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "211a25069c965528976af0f8a2bddc20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di abbandono. il procuratore pubblico deve, giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, concedere all'indiziato la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali vanno determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:49", "Checksum": "2c868a0332b51cb6de3d218932fad60c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.94\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di abbandono. il procuratore pubblico deve, giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, concedere all'indiziato la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali vanno determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono\n\n\nQuanto al punto 3. del decreto di abbandono impugnato, il magistrato inquirente ha rilevato che le spese giudiziarie imputate al reclamante - CHF 6'600.-- per una perizia psichiatrica sull’impu-tato e CHF 646.50 per l’analisi di tracce di DNA su un mozzicone di sigaretta - sarebbero state generate dal suo comportamento delittuoso e ripetutamente violento; il giudizio sulle spese sarebbe stato rinviato al decreto di accusa DA __________ per ragioni di economia processuale e di unità di giudizio (osservazioni 7/8.04.2011, p. 2-3).\ne. Con replica 15/18.04.2011 il reclamante ha contestato quanto esposto dal procuratore pubblico, precisando che se a quest’ultimo fosse consentito pronunciarsi sull’istanza di indennizzo solamente una volta cresciuto in giudicato il decreto di abbandono, andrebbe considerevolmente limitata, se non vanificata, la portata degli art. 421 cpv. 1 e 429 cpv. 2 CPP.\nPer quanto concerne la presunta violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, RE 1 ha ribadito che quando l’istruzione è completa, il procuratore pubblico ha l’obbligo di procedere conformemente a tale disposizione. A mente del reclamante, la comunicazione relativa alla promozione dell’accusa o all’abbando-no deve essere fatta in tutti i casi per i quali il magistrato inquirente non emana un decreto di accusa, potendovi rinunciare unicamente in caso di accordo scritto delle parti.\nInfine, quanto al giudizio sulle spese, il reclamante ha replicato sostenendo che la perizia psichiatrica e l’analisi del mozzicone di sigaretta sarebbero state effettuate per accertare il reato di violenza carnale, per il quale il procedimento è stato abbandonato: peraltro sarebbe stato perfettamente inutile, da parte del Ministero pubblico, verificare con un simile dispendio di risorse la colpevolezza di RE 1 per il reato di lesioni semplici, per il quale il reclamante ha sin dall’inizio ammesso la propria responsabilità attraverso dichiarazioni coerenti con quelle di __________ (replica 15/18.04.2011, p. 2-3).\nf. Con duplica 21/22.04.2011 il procuratore pubblico si è riconfermato nelle proprie osservazioni.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, inoltrato il 25/28.03.2011 alla Corte dei reclami penali contro il decreto di abbandono 14.03.2011 (ABB __________), è tempestivo.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\n1.3.\nGiusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.\nQuanto alla nozione di parti, occorre far riferimento all’art. 104 CPP che include anche l’imputato (lit. a).\nPer stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico protetto.\nSe è una norma penale di merito, occorre verificare se il bene giuridico protetto è di natura collettiva o individuale: in quest’ultimo caso, legittimato è solo colui che subisce l’illecito.\nSe è una norma penale procedurale, occorre esaminare le parti che la stessa tutela.\nL’interesse giuridicamente protetto presuppone poi che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare: in taluni casi è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP - M. MINI, art. 382 CPP n. 5).\n1.4.\nNel presente caso, il gravame contro il decreto di abbandono è presentato dall’imputato prosciolto. Egli non contesta l’esito principale del procedimento (ovvero l’abbandono del medesimo), bensì il dispositivo sulle spese e l’omissione dell’esame dell’in-dennizzo ai sensi degli art. 429 ss. CPP.\nConsiderato che le norme sulle spese e quelle sugli indennizzi tutelano anche la posizione dell’imputato prosciolto, egli ha un interesse giuridico oltre ad essere toccato personalmente, direttamente e attualmente dal dispositivo del decreto di abbandono impugnato. La sua legittimazione ad interporre il presente reclamo è pertanto pacifica.\n1.5.\nIl reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nL’art. 429 cpv. 1 CPP prevede che se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lit. a), un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lit. b) ed una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lit. c).\n"}