{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-94_2011-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110325&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "211a25069c965528976af0f8a2bddc20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di abbandono. il procuratore pubblico deve, giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, concedere all'indiziato la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali vanno determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:49", "Checksum": "2c868a0332b51cb6de3d218932fad60c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.94\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di abbandono. il procuratore pubblico deve, giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, concedere all'indiziato la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali vanno determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliere: |\nCarlo Iazeolla, vicecancelliere |\nsedente per statuire sul reclamo 25/28.03.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nil decreto di abbandono 14.03.2011 emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di violenza carnale, minaccia, coazione, vie di fatto e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (ABB __________); |\nrichiamate le osservazioni 7/8.04.2011 e la duplica 21/22.04.2011 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame, e la replica 15/18.04.2011 di RE 1, che ha confermato quanto richiesto in sede di reclamo;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. La mattina del 26.06.2005 una pattuglia di polizia notava, sulla strada davanti a Via __________ a __________, la presenza di __________ che chiedeva aiuto, spiegando di essere stata, la sera precedente, picchiata e violentata dal marito RE 1. Quest’ultimo, dopo essere stato fermato e sentito dalla polizia, è stato arrestato con l’accusa di violenza carnale, lesioni semplici, vie di fatto, minaccia, coazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ed è rimasto in carcerazione preventiva fino al 17.10.2005 (inc. MP __________).\nCon scritto 22.03.2006 al Ministero pubblico, __________ ha comunicato di voler “ritirare” la denuncia per titolo di violenza carnale, affermando di aver ricordato, col passare del tempo, che il rapporto sessuale avuto col marito il 25.06.2005 era stato consenziente, come del resto RE 1 aveva sempre sostenuto sin dall’arresto (scritto 22.03.2006 allegato ad AI 4.35, inc. MP __________).\n__________ è deceduta il 28.10.2008 (FUCT n. __________ del __________).\nb. Con decreto 14.03.2011 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha parzialmente abbandonato il procedimento MP __________ a carico di RE 1 in relazione ai reati di violenza carnale, minaccia e coazione, per l’assenza di sufficienti indizi di reato, ed ai reati di vie di fatto e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per intervenuta prescrizione. Il punto 3. del dispositivo del decreto prevede che “Il giudizio sulle spese verrà emesso in separata sede, nell’ambito della definizione del procedimento penale a carico di RE 1 per titolo di lesioni semplici” (decreto di abbandono 14.03.2011, p. 2-3, ABB __________).\nSempre sulla scorta di alcune risultanze del procedimento MP __________, con decreto 14.03.2011 lo stesso magistrato inquirente ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino per titolo di lesioni semplici, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.-- e delle spese giudiziarie di CHF 7'246.50 (decreto di accusa 14.03.2011, p. 1-2, DA __________). Al decreto è stata interposta opposizione (AI 10.4, inc. MP __________).\nc. Con reclamo 25/28.03.2011 RE 1 ha rilevato una violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, in quanto il procuratore pubblico non avrebbe notificato per iscritto alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, di modo che il reclamante non ha potuto, una volta a conoscenza dell’intenzione di abbandonare il procedimento, quantificare e documentare una richiesta di indennizzo e riparazione del torto morale (reclamo 25/28.03.2011, p. 4).\nIl reclamante ha quindi postulato la trasmissione dell’incarto al Ministero pubblico affinché si determini sulle indennità previste dagli art. 429 ss. CPP applicabili, a sua mente, anche nel caso in cui l’abbandono o l’assoluzione siano parziali (reclamo 25/28.03.2011, p. 5-6).\nRE 1 ha inoltre richiesto l’annullamento del punto 3. del dispositivo del decreto di abbandono ABB __________ sulle spese procedurali. A mente del reclamante, il rinvio della decisione in merito a tasse e spese procedurali al decreto di accusa, senza motivazione alcuna, non soddisferebbe i requisiti del CPP in materia.\nInfine, in detto decreto di accusa (DA __________, al quale è stata interposta tempestiva opposizione, AI 10.4, inc. MP __________) sarebbero state accollate al qui reclamante tutte le spese inerenti al procedimento penale MP __________, vale a dire anche quelle sostenute per i reati oggetto del decreto di abbandono, violando anche in questo caso quanto previsto dal CPP (reclamo 25/28.03.2011, p. 9-10).\nd. Con osservazioni 7/8.04.2011 il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del gravame, facendo valere che, non essendo il decreto di abbandono una sentenza, bensì una “altra decisione che conclude il procedimento”, non dovrebbe contenere anche il giudizio sulle indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.\nA mente del magistrato inquirente non sarebbe stato violato nemmeno l’art. 318 cpv. 1 CPP, in quanto il termine assegnato alle parti a seguito della comunicazione delle intenzioni del procuratore pubblico avrebbe quale scopo esclusivo quello di presentare istanze probatorie, e non quello di avanzare istanze di indennizzo o di risarcimento per torto morale."}