Non si deve quindi entrare nel merito delle censure invocate, tra cui la violazione del diritto di essere sentito, che saranno esaminate – preliminarmente – dal tribunale di primo grado, come peraltro riconosce esplicitamente l’imputato [“Mi riferisco al fascicolo indicato al margine, per comunicarle che avverso la conferma del decreto di accusa, (…), ho interposto reclamo alla Corte dei reclami penali, con motivazioni che a mio giudizio rendono nullo o annullabile il decreto stesso, circostanza che andrà in ogni caso chiarita in via preliminare (art. 356 cpv. 2 CPP)” (scritto 28/29.3.2011 dell’avv. PR 1 alla Pretura penale)]. 4. L’impugnativa è irricevibile.