L’esame della promozione dell’accusa (e quindi della conferma del DA che secondo il diritto previgente competeva, anche, all’allora Camera dei ricorsi penali) è riservato al giudice di merito, a cui il procuratore pubblico, se decide di confermare il decreto di accusa, trasmette senza indugio gli atti affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP), in applicazione degli art. 328 ss. CPP (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 1; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 1), ed esamini d’ufficio preliminarmente, secondo l’art. 329 CPP, la validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv.