Ammettere la possibilità di aggravarsi contro la conferma del decreto di accusa, significherebbe riconoscere all’imputato [ed agli altri diretti interessati rispettivamente al pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP)] una facoltà di inoltrare reclamo che non esiste neppure in precedenza, al momento dell’emanazione del decreto d’accusa (a cui è stato fatto opposizione) e contraddire il suddetto principio di celerità introducendo, contrariamente agli intendimenti del legislatore, un’ulteriore autorità di controllo non prevista dalla procedura del decreto di accusa.