Il decreto di accusa costituisce una proposta di accusa per risolvere il caso in modo extragiudiziario (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194). Nell’ipotesi in cui il magistrato inquirente decida di confermarlo dopo opposizione, è invero considerato un atto di accusa (art. 356 cpv. 1 seconda frase CPP). Come detto, la promozione dell’accusa (a differenza del diritto previgente, art. 201 CPP TI), non è impugnabile (art. 324 cpv.