d CPP), come peraltro avviene nella procedura ordinaria (art. 324 cpv. 2 CPP). Pacifico pure che non sia impugnabile la conferma del decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), essendo considerata dal Codice quale atto d’accusa ed imponendo il Codice di trasmettere senza indugio gli atti al tribunale di 1° grado (art. 356 cpv. 1 CPP).