b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP). Se decide di confermare il decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lit. a CPP), il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto di accusa è considerato come atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP); quest’ultima può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe (art. 356 cpv.