Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento;