d. una pena detentiva non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1 CPP). A determinate condizioni, dette pene possono essere cumulate (art. 352 cpv. 3 CPP), anche con misure (art. 352 cpv. 2 CPP). Il decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv.