La procedura del decreto di accusa disciplinata agli art. 352-356 CPP è una procedura speciale del CPP. Essa prevede che, se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto di accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: a. una multa; b. una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere; c. un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore; d. una pena detentiva non superiore a sei mesi (art. 352 cpv.