Questo modo di procedere non sarebbe difendibile e costituirebbe un diniego formale di giustizia: non gli sarebbe stata data la possibilità di difendersi, evitando (forse) un inutile dibattimento. La decisione di cui all’art. 355 cpv. 3 CPP sarebbe prematura. Inoltre – secondo il Commentario CPP, Bernasconi – la chiusura del complemento istruttorio e l’imminente decisione avrebbero dovuto essergli comunicate in analogia all’art. 318 CPP. La circostanza che potrà difendersi davanti al tribunale di primo grado sarebbe irrilevante: patirebbe infatti comunque sicuro pregiudizio perché dovrà subire un processo (pubblicità, ecc.).