Il decreto di accusa potrebbe peraltro essere emanato soltanto in assenza di dubbi riguardo alla colpevolezza dell’imputato, posto come in caso di contestazione i fatti non potrebbero più essere considerati “sufficientemente chiariti” (art. 352 cpv. 1 CPP). Il procuratore pubblico, a cui sarebbe stata preannunciata l’intenzione di motivare l’opposizione, non avrebbe atteso oltre, in lesione del suo diritto di essere sentito, svuotando di ogni significato (pratico) la procedura prevista in caso di opposizione. Questo modo di procedere non sarebbe difendibile e costituirebbe un diniego formale di giustizia: