Il procuratore pubblico non gli avrebbe dato la possibilità di motivare la propria opposizione e di fornire prove a suo sostegno. Il CPP, a differenza del CPP TI, disporrebbe che, in caso di opposizione, gli atti rimangano presso il magistrato inquirente, che – “assunte le prove” – decide a’ sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP. Il decreto di accusa potrebbe peraltro essere emanato soltanto in assenza di dubbi riguardo alla colpevolezza dell’imputato, posto come in caso di contestazione i fatti non potrebbero più essere considerati “sufficientemente chiariti” (art. 352 cpv.