Il reclamante sottolinea che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP può essere interposto reclamo contro “le decisioni e gli atti procedurali (…) del pubblico ministero”; la limitazione di cui all’art. 394 lit. b CPP (inammissibilità del reclamo contro la reiezione di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado) non sarebbe applicabile: in discussione non sarebbe la mancata assunzione di prove, ma il diritto di essere sentito, vanificato da detta decisione. Rileva che, a’ sensi dell’art. 355 cpv.