{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-93_2011-05-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109878&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94895a924c036c2bffb5a0062a2f6e0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.05.2011 60.2011.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:44", "Checksum": "05b7f4154f3e6b9e08e5b1a610bfbd42", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.05.2011 60.2011.93\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa\n\n2.3.\nL’esclusione del reclamo contro la conferma di un decreto di accusa in applicazione dell’art. 355 cpv. 3 lit. a CPP risulta a maggior ragione in considerazione della particolarità della procedura del decreto di accusa, pensata per accelerare i procedimenti penali nei casi di piccola criminalità (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1192).\n2.3.1.\nIl decreto di accusa costituisce una proposta di accusa per risolvere il caso in modo extragiudiziario (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194). Nell’ipotesi in cui il magistrato inquirente decida di confermarlo dopo opposizione, è invero considerato un atto di accusa (art. 356 cpv. 1 seconda frase CPP).\nCome detto, la promozione dell’accusa (a differenza del diritto previgente, art. 201 CPP TI), non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M.A. NIGGLI, art. 324 CPP n. 18), fatto che – secondo il Messaggio (concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1178) – mira soprattutto a garantire la celerità del procedimento.\nSempre contrariamente al diritto previgente (art. 212 CPP TI) e in ossequio al suddetto imperativo di celerità, il CPP esclude la possibilità di presentare reclamo nei confronti di un decreto di accusa, e questo parimenti nell’ipotesi in cui siano contestate l’ammissibilità e la ritualità del decreto di accusa e della relativa procedura oppure la competenza del procuratore pubblico (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1; C. SCHWARZENEGGER, Kommentar zur StPO, art. 354 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1; cfr. anche A. KELLER, Kommentar zur StPO, art. 393 CPP n. 18).\nIl solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è l’opposizione a’ sensi dell’art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).\n2.3.2.\nIl procedimento penale, ritornato nella competenza del procuratore pubblico dopo opposizione, può sfociare, come esposto, nella conferma del decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lit. a CPP).\nIn tal caso, non è più prevista la possibilità di opposizione. Gli atti sono trasmessi senza indugio al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP). Non essendo data opposizione, a maggior ragione non è dato reclamo.\nLa predetta conferma costituisce una mera fase della procedura di opposizione, che comporta l’apertura del procedimento giudiziario (nel cui contesto si determinerà la plausibilità delle imputazioni) e la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP).\nAmmettere la possibilità di aggravarsi contro la conferma del decreto di accusa, significherebbe riconoscere all’imputato [ed agli altri diretti interessati rispettivamente al pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP)] una facoltà di inoltrare reclamo che non esiste neppure in precedenza, al momento dell’emanazione del decreto d’accusa (a cui è stato fatto opposizione) e contraddire il suddetto principio di celerità introducendo, contrariamente agli intendimenti del legislatore, un’ulteriore autorità di controllo non prevista dalla procedura del decreto di accusa.\nL’esame della promozione dell’accusa (e quindi della conferma del DA che secondo il diritto previgente competeva, anche, all’allora Camera dei ricorsi penali) è riservato al giudice di merito, a cui il procuratore pubblico, se decide di confermare il decreto di accusa, trasmette senza indugio gli atti affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP), in applicazione degli art. 328 ss. CPP (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 1; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 1), ed esamini d’ufficio preliminarmente, secondo l’art. 329 CPP, la validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP) [Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 2; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2].\nGli stessi lavori preparatori alla legge menzionano che la rinuncia al reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP è giustificata perché l’art. 330 (divenuto l’art. 329) CPP esige che chi dirige il procedimento nel tribunale adito esamini immediatamente dopo avere ricevuto l’atto di accusa se questo, e il pertinente fascicolo, sono stati allestiti regolarmente (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1178).\n3. Il reclamante impugna la decisione di conferma del decreto di accusa 11.3.2011, emanata secondo l’art. 355 cpv. 3 lit. a CPP.\nIl gravame – in applicazione di quanto esposto ai considerandi precedenti – è nondimeno irricevibile siccome rimedio di diritto improponibile contro il decreto di accusa e la sua conferma."}