{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-93_2011-05-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109878&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94895a924c036c2bffb5a0062a2f6e0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.05.2011 60.2011.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:44", "Checksum": "05b7f4154f3e6b9e08e5b1a610bfbd42", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.05.2011 60.2011.93\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa\n\n\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame – inoltrato il 25/28.3.2011 – contro la decisione 11.3.2011 del procuratore pubblico con cui ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 (DA __________) a carico di RE 1 adempie le esigenze di forma e di motivazione.\nResta da determinare se esso sia proponibile contro la decisione di conferma del decreto di accusa, ovvero se questa Corte sia competente a pronunciarsi in materia di decreto di accusa.\n2. 2.1.\nLa procedura del decreto di accusa disciplinata agli art. 352-356 CPP è una procedura speciale del CPP.\nEssa prevede che, se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto di accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: a. una multa; b. una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere; c. un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore; d. una pena detentiva non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1 CPP).\nA determinate condizioni, dette pene possono essere cumulate (art. 352 cpv. 3 CPP), anche con misure (art. 352 cpv. 2 CPP).\nIl decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).\nSe è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).\nSe decide di confermare il decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lit. a CPP), il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto di accusa è considerato come atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).\nIl tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP); quest’ultima può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe (art. 356 cpv. 3 CPP). Se il decreto di accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP).\n2.2.\nSecondo la dottrina (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7) la decisione del procuratore pubblico al termine della procedura in caso di opposizione non è di principio impugnabile con reclamo.\nRestano tuttavia riservati i rimedi di diritto contro il (nuovo) decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lett. c CPP), impugnabile con opposizione (art. 354 CPP) o il decreto di abbandono (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP), impugnabile con reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP) (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7).\nPacifico che non sia dato il reclamo contro la decisione di promuovere l’accusa (art. 355 cpv. 3 lit. d CPP), come peraltro avviene nella procedura ordinaria (art. 324 cpv. 2 CPP).\nPacifico pure che non sia impugnabile la conferma del decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), essendo considerata dal Codice quale atto d’accusa ed imponendo il Codice di trasmettere senza indugio gli atti al tribunale di 1° grado (art. 356 cpv. 1 CPP).\n"}