{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-93_2011-05-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109878&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94895a924c036c2bffb5a0062a2f6e0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.05.2011 60.2011.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:44", "Checksum": "05b7f4154f3e6b9e08e5b1a610bfbd42", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.05.2011 60.2011.93\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 25/28.3.2010 presentato da\n|\n|\nRE 1, , patr. da: PR 1, , |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 11.3.2011 del procuratore pubblico Antonio Perugini con cui ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 per titolo di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (DA __________); |\nrichiamati gli scritti 30/31.3.2011 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar – con cui comunica di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte – e 31.3/1.4.2011 del magistrato inquirente – che, dopo avere esposto le sue ragioni, propone la reiezione del gravame –;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decreto 28.2.2011, ritenuto che nell’ambito del procedimento penale i fatti erano stati sufficientemente chiariti, il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr [“per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina __________ __________, non autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera, come cubista presso il locale notturno __________, per almeno 16 serate”, fatti avvenuti a __________ da gennaio ad ottobre 2010].\nHa proposto la condanna alla pena pecuniaria di CHF 10'200.-- (60 aliquote giornaliere da CHF 170.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e di spese.\nAl decreto di accusa (DA __________) RE 1 ha interposto opposizione il 9/10.3.2011; l’imputato si è contestualmente riservato la facoltà di motivare l’impugnativa rispettivamente di chiedere l’assunzione di prove nel seguito della procedura. Ha inoltre domandato di trasmettergli copia degli atti all’incarto.\nb. Copia delle pagine del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che lo concernevano è stata a lui inviata in data 10.3.2011.\nc. Con decisione 11.3.2011 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 (DA __________) ed ha parimenti trasmesso gli atti del procedimento alla competente autorità per procedere al dibattimento, indicando che il decreto di accusa, giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, era considerato come atto di accusa.\nd. Con gravame 25/28.3.2011 RE 1 domanda che sia annullata la predetta decisione e che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico affinché, garantito il diritto di essere sentito, proceda nei suoi incombenti come esposto nei considerandi.\nIl reclamante sottolinea che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP può essere interposto reclamo contro “le decisioni e gli atti procedurali (…) del pubblico ministero”; la limitazione di cui all’art. 394 lit. b CPP (inammissibilità del reclamo contro la reiezione di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado) non sarebbe applicabile: in discussione non sarebbe la mancata assunzione di prove, ma il diritto di essere sentito, vanificato da detta decisione.\nRileva che, a’ sensi dell’art. 355 cpv. 1 CPP, se è fatta opposizione al decreto di accusa, “il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima”. Secondo il Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 riguardante la predetta disposizione, il caso passerebbe nuovamente nelle mani del pubblico ministero, che svolgerebbe dapprima una vera e propria procedura preliminare, nella quale assumerebbe le prove necessarie.\nIl procuratore pubblico non gli avrebbe dato la possibilità di motivare la propria opposizione e di fornire prove a suo sostegno.\nIl CPP, a differenza del CPP TI, disporrebbe che, in caso di opposizione, gli atti rimangano presso il magistrato inquirente, che – “assunte le prove” – decide a’ sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.\nIl decreto di accusa potrebbe peraltro essere emanato soltanto in assenza di dubbi riguardo alla colpevolezza dell’imputato, posto come in caso di contestazione i fatti non potrebbero più essere considerati “sufficientemente chiariti” (art. 352 cpv. 1 CPP).\nIl procuratore pubblico, a cui sarebbe stata preannunciata l’intenzione di motivare l’opposizione, non avrebbe atteso oltre, in lesione del suo diritto di essere sentito, svuotando di ogni significato (pratico) la procedura prevista in caso di opposizione.\nQuesto modo di procedere non sarebbe difendibile e costituirebbe un diniego formale di giustizia: non gli sarebbe stata data la possibilità di difendersi, evitando (forse) un inutile dibattimento.\nLa decisione di cui all’art. 355 cpv. 3 CPP sarebbe prematura.\nInoltre – secondo il Commentario CPP, Bernasconi – la chiusura del complemento istruttorio e l’imminente decisione avrebbero dovuto essergli comunicate in analogia all’art. 318 CPP.\nLa circostanza che potrà difendersi davanti al tribunale di primo grado sarebbe irrilevante: patirebbe infatti comunque sicuro pregiudizio perché dovrà subire un processo (pubblicità, ecc.).\ne. Delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, per quanto necessario, nei considerandi successivi in corso di motivazione.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa."}