7.5. All’adozione di una misura sostitutiva quale quella dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP, in particolare mediante il ricorso ad apparecchi elettronici (art. 237 cpv. 3 CPP), osta anche il fatto che attualmente la regolamentazione cantonale prevede gli arresti domiciliari unicamente per l’esecuzione di determinate pene (Regolamento sull’esecuzione delle pene nella forma degli arresti domiciliari), e non per la carcerazione preventiva. Considerata l’entrata in vigore del nuovo CPP, il Cantone deve valutare se ed eventualmente come sia materialmente e giuridicamente possibile predisporre un’applicazione delle misure sostitutive dell’art. 237 cpv.