7.4. Questa Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di recidiva, come precedentemente ammesso, non possa essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo, imposto al reclamante, di dimorare e rimanere presso il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica. I fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una persona.