Il procuratore pubblico si oppone all’adozione di dette misure sostitutive, in quanto sarebbe sufficiente una “evasione” di poche ore, non altrimenti evitabile (anche con l’applicazione del braccialetto elettronico), per eventualmente concretizzare il rischio di recidiva accertato dalla perizia e ammesso in questo giudizio. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella decisione impugnata, ha valutato inefficaci le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, anche in relazione allo stadio praticamente iniziale della prospettata psicoterapia (sentenza impugnata p. 13).