1 CPP dispone che il giudice competente ordina una o più misure sostitutive in luogo della carcerazione (preventiva o di sicurezza) se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Tra le misure sostitutive, che interessa il caso in esame è l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP). Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (art. 237 cpv. 3 CPP).