6.3. L’applicazione al presente caso dell’art. 221 cpv. 2 CPP appare difficile, considerato che questa norma disciplina una fattispecie diversa rispetto a quella del qui reclamante. 7. 7.1. Nell’ottica del principio della proporzionalità e della sussidiarietà, l’art. 237 cpv. 1 CPP dispone che il giudice competente ordina una o più misure sostitutive in luogo della carcerazione (preventiva o di sicurezza) se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Tra le misure sostitutive, che interessa il caso in esame è l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv.