6. 6.1. Nella decisione impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure fondato la propria decisione, abbondanzialmente, sull’art. 221 cpv. 2 CPP. Detta norma giustifica una carcerazione preventiva, se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente. 6.2. La norma istituisce una vera e propria misura di carattere preventivo, applicabile indipendentemente dall’esistenza di reati analoghi precedenti e addirittura in assenza di un procedimento (e quindi di gravi indizi di colpevolezza).