per questi motivi, in presenza di disturbi psichici, una perizia giudiziaria che accerta un pericolo di recidiva sostituisce l’esigenza della commissione in precedenza di reati analoghi e concorre a fondare la prognosi della minaccia seria della sicurezza pubblica. In questa interpretazione, sostenibile (alternativamente alla precedente, preferita), i reati analoghi non sono una condizione di applicazione della norma, ma un criterio indicativo, che come altri (perizia giudiziaria) concorrono a fondare la prognosi relativa alla possibile nuova commissione di reati. 6.