Quando un imputato presenta un disturbo psichico, che ha influito sulla commissione di un grave reato, e che fa seriamente temere la commissione di altri reati simili, una prognosi (a fondamento del pericolo di recidiva) seria deve essere basata sulla perizia giudiziaria con valore probatorio, alla quale di principio il giudice deve attenersi e non su precedenti. Escludere il pericolo di recidiva, prescindendo dal referto peritale giudiziario perché manca un reato analogo, appare una soluzione difficilmente sostenibile nell’ottica dello scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit.