Nell’ottica teleologica, determinante per il pericolo di recidiva è una prognosi negativa (per l’imputato, di prevedibile commissione di ulteriori reati gravi), normalmente elaborata anche in base a comportamenti passati dell’imputato. Quando un imputato presenta un disturbo psichico, che ha influito sulla commissione di un grave reato, e che fa seriamente temere la commissione di altri reati simili, una prognosi (a fondamento del pericolo di recidiva) seria deve essere basata sulla perizia giudiziaria con valore probatorio, alla quale di principio il giudice deve attenersi e non su precedenti.