c CPP in base ad un’interpretazione logica e teleologica: va quindi ammessa l’esistenza di un pericolo di recidiva, che unitamente ai gravi e seri indizi di colpevolezza, giustifica la carcerazione preventiva del reclamante. 5.12. Questa soluzione interpretativa appare preferibile rispetto a quella operata dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata dell’ 221 cpv. 1 lit. c CPP, in quanto più vicina al testo della norma. L’interpretazione operata nella decisione impugnata è comunque (alternativamente) sostenibile, in un’ottica teleologica e con riferimento alla prassi.