un simile riscontro peritale non può certo essere considerato una supposizione poco fondata. In concreto, l’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida letterale e storica, impedirebbe di perseguire lo scopo di prevenzione, non altrimenti perseguibile (riservato ovviamente quanto si dirà sulle misure sostitutive e sulla proporzionalità), realizzando il rischio di commissione (a determinate condizioni) di un crimine grave. 5.11. Nel presente caso, pertanto, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si deve ammettere l’applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in base ad un’interpretazione logica e teleologica: