Agli atti del procedimento c’è un referto peritale che indica, anche in ragione di un disturbo della personalità, che in determinate circostanze (non così remote, come preteso nel gravame) il reclamante potrebbe commettere nuovamente dei reati simili a quello già commesso. L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresenta certo un elemento concreto che concorre a fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva: un simile riscontro peritale non può certo essere considerato una supposizione poco fondata.