Per valutare Ia situazione del reclamante, rinviamo anzitutto alla precedente decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010 (inc. __________), e ciò anche in applicazione analogetica dell’art. 82 cpv. 4 CPP. La chiarificazione della perizia del 7.12.2010, come pure la Valutazione peritale (allegata al gravame) e l’inizio della psicoterapia non sono, come detto, circostanze che modificano sostanzialmente la situazione dei fatti rispetto al precedente giudizio. Il caso del reclamante, come gli esempi surriferiti, mette chiaramente in luce l’insostenibilità di un’interpretazione letterale rigida e storica prevalente.