5.8. Non va neppure dimenticato che lo scopo di prevenzione perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, se per un verso indubitabilmente limita il diritto alla libertà personale dell’imputato in carcerazione preventiva, per altro verso (per il bene giuridico protetto, ovvero le persone e la loro sicurezza) è direttamente correlato ai diritti fondamentali di queste altre persone, che potrebbero essere seriamente minacciate. In questo senso, come ricordato dalla giurisprudenza della Corte europea, lo Stato ha l’obbligo di tutelare il diritto alla vita dei suoi cittadini: obbligo ad esempio disatteso nel caso di concessione della semilibertà ad una persona manifestamente pericolosa.