Porre in modo invalicabile il limite minimo di due reati analoghi, escludendo per di più quello per cui è condotta l’inchiesta, corrisponde ad introdurre una rigidità eccessiva sulla nozione di recidiva, tale da vanificare lo scopo di prevenzione perseguito, ad esempio proprio nei casi, non infrequenti, in cui una perizia attesti un simile pericolo. Una simile rigidità è anche estranea alla giurisprudenza del TF precedente all’entrata in vigore del CPP sul pericolo di recidiva riferita ai codici cantonali che prevedevano la recidiva.