Un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP escluderebbe un pericolo di recidiva, con conseguente scarcerazione della persona perché mancano precedenti diversi rispetto a quello confessato e ammesso. Una simile interpretazione, con i risultati che potrebbe ingenerare, è manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore. Inoltre non tiene conto del fatto che molto spesso, nei casi di reati violenti, la recidiva è più frequentemente dedotta da valutazioni peritali che non da precedenti.