Lo scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (di prevenzione a favore della sicurezza altrui) e la minaccia seria di commissione di gravi crimini e delitti (fondata su una prognosi) possono realizzarsi appieno anche in presenza di un unico precedente di infrazione analoga. In questo caso, la rigida interpretazione della condizione dei reati analoghi escluderebbe la realizzazione dello scopo di prevenzione, teso ad evitare la seria minaccia. Si pensi al caso di una persona svizzera, pedofilo o piromane, fermata dopo avere abusato di un’unica vittima o appiccato un unico grave incendio, e che ha immediatamente confessato con dovizia di dettagli il proprio grave crimine.