5.7. Considerata la finalità dell’art. 221 cpv. 1 lit c CPP, appare evidente che l’elemento determinante e prevalente è la condizione della prognosi perché, come anche la misura di prevenzione, è rivolta al futuro, ovvero alla sicurezza seriamente minacciata: i precedenti sono un elemento a conforto, teso ad evitare che la prognosi non sia basata su supposizioni poco fondate. Un’interpretazione eccessivamente restrittiva e rigida della condizione relativa ai precedenti, come quella storica, può contraddire la finalità e lo scopo perseguito dalla norma. Lo scopo perseguito dall’art. 221 cpv.