Il Messaggio parla di provvedimento coercitivo di sicurezza di polizia, finalizzato a prevenire pericoli (p. 1132). Fissata per un verso chiaramente questa finalità, per altro verso il legislatore ha voluto evitare che si potessero incarcerare preventivamente delle persone in base a “supposizioni poco fondate” (Messaggio p. 1132), ponendo quindi delle restrizioni legali (Rapporto p. 157) mediante dei criteri oggettivi e/o quasi oggettivi (Commentario CPP, E. MELI, Zurigo / San Gallo 2010, n. 14 ad art. 221 CPP). I reati temuti devono minacciare seriamente la sicurezza altrui;