5.6. Come emerge dai medesimi lavori preparatori, lo scopo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è di prevenzione. Come ricorda il Rapporto esplicativo, non si tratta di un motivo di carcerazione propriamente procedurale, bensì di una misura preventiva e coercitiva di polizia (p. 157). Il Messaggio parla di provvedimento coercitivo di sicurezza di polizia, finalizzato a prevenire pericoli (p. 1132).