Per i crimini più gravi, come ad esempio quelli contro la vita o l’integrità corporale oppure contro l’autodeterminazione sessuale, possono esser sufficienti due di tali reati. Spetterà comunque alla giurisprudenza applicare tale motivo di carcerazione con la dovuta circospezione” (p. 157/158). L’interpretazione storica propende per l’esigenza di almeno due reati analoghi, anche se il testo della norma, dall’avamprogetto al progetto e al testo definitivo, è divenuto meno esigente da questo punto di vista (da “commesso a più riprese simili reati” a “reati analoghi”).