Nell’interpretazione storica, relativa ai lavori preparatori, si può anche far riferimento all’avamproggetto. Il testo della norma esigeva che l’imputato “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo aver commesso a più riprese simili reati”. Nel rapporto esplicativo, si leggeva che “Gli esempi summenzionati sottolineano tuttavia che sarebbe fuori luogo definire nel dettaglio il numero di reati commessi, come previsto da alcuni codici di procedura penale. Per i crimini più gravi, come ad esempio quelli contro la vita o l’integrità corporale oppure contro l’autodeterminazione sessuale, possono esser sufficienti due di tali reati.