5.2. Per interpretare l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP occorre partire dal testo della disposizione: “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”. Per l’applicazione al caso concreto, problematico è determinare cosa si intenda con i termini “reati analoghi” e “in precedenza”: se si richieda, per l’applicazione della lit. c dell’art. 221 cpv. 1 CPP, la commissione di almeno due reati analoghi da parte dell’imputato, diversi da quello (o quelli) per cui è inchiestato e detenuto.