c CPP è contestato tra le parti, sia perché il pericolo di recidiva è ritenuto (dal reclamante) meramente teorico, sia perche mancherebbe l’adempimento della condizione della commissione in passato di reati analoghi, imprescindibile per ammettere il pericolo di recidiva. Sulla concretezza del pericolo di recidiva, si rimanda a quanto deciso nel precedente giudizio della Camera dei ricorsi penali (sentenza del 6.12.2010. inc. __________) e a quanto già scritto in questo giudizio.