Per quanto qui in discussione, l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP enuncia il pericolo di recidiva quale preminente motivo d’interesse pubblico, quale possibile fondamento della carcerazione preventiva (unitamente all’esistenza di seri indizi di colpevolezza e al rispetto del principio della proporzionalità). In concreto, l’adempimento delle condizioni dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è contestato tra le parti, sia perché il pericolo di recidiva è ritenuto (dal reclamante) meramente teorico, sia perche mancherebbe l’adempimento della condizione della commissione in passato di reati analoghi, imprescindibile per ammettere il pericolo di recidiva.