4.2. Rispetto al precedente giudizio, e in considerazione degli argomenti addotti con il reclamo, occorre in questa sede esaminare se il pericolo di recidiva sia tuttora esistente. In fatto, con riferimento alla delucidazione del referto peritale (del 7.12.2010, AI 140), alle critiche mosse al referto giudiziario dalla Consulenza peritale allegata al gravame, nonché alla luce anche del fatto che nel frattempo il reclamante ha iniziato una psicoterapia. In diritto, con riferimento al cambiamento del diritto intervenuto a partire dal 1°.1.2011.