Tale pericolo di recidiva non può essere semplicemente escluso sostenendo apoditticamente che una “particolare situazione” quale quella all’origine dell’imputazione non possa riprodursi. Al contrario, solo l’esito di un adeguato trattamento (e non semplicemente l’eventuale disponibilità ad iniziarlo) può comprimere e scemare detto pericolo di recidiva: trattamento al quale il ricorrente non ha dato la propria disponibilità, e soprattutto non ha iniziato.