c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. Secondo l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo compia effettivamente. Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità.