k. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non duplicare alle osservazioni di replica. 1. 1.1. La Corte dei reclami penali è autorità competente a giudicare i reclami contro le decisioni di proroga della carcerazione preventiva da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, giusta l’art. 222 CPP. 1.2. Il gravame, interposto il 13.1.2011 contro la decisione di proroga 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP.