Con riferimento al principio della proporzionalità, ed in particolare alla celerità, il procuratore pubblico evidenzia come i ritardi nella delucidazione peritale sarebbero dovuti alla difesa, che pure avrebbe rallentato il procedimento con due gravami nel mese di novembre. Conclude chiedendo di respingere il reclamo. i. Con allegato di replica, il reclamante contesta che gli episodi passati, evocati del procuratore pubblico (e non considerati quali reati analoghi dal giudice dei provvedimenti coercitivi), possano fondare un pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Neppure è applicabile il cpv.