Con riferimento al pericolo di esecuzione della minaccia (art. 221 cpv. 2 CPP), il procuratore pubblico ritiene che, perché sia proferita, sarebbero sufficienti anche degli atti concludenti, nel caso concreto risultanti dall’esame psichico. Con riferimento alle misure sostitutive, il procuratore pubblico giudica che non ne esistano di efficaci. L’obbligo di residenza (con o senza sorveglianza elettronica) non annullerebbe il pericolo di recidiva, vista la possibilità di “evadere” dai domiciliari, ritenuto che poche ore di libertà potrebbero realizzare il rischio concreto di recidiva.