Egli ritiene che le situazioni che potrebbero ingenerare la recidiva non siano per nulla improbabili, ritenuto come lo stesso reclamante sia già stato, anche in passato, confrontato con episodi richiamanti l’omosessualità. Per il procuratore pubblico, il pericolo di recidiva sarebbe concreto e pienamente realizzato ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Con riferimento al pericolo di esecuzione della minaccia (art. 221 cpv. 2 CPP), il procuratore pubblico ritiene che, perché sia proferita, sarebbero sufficienti anche degli atti concludenti, nel caso concreto risultanti dall’esame psichico.